Domande frequenti
Queste risposte si basano sulla normativa italiana in vigore nel 2026. Sono pensate per orientarti, non sostituiscono il parere di un notaio, di un commercialista o del tuo consulente bancario. Quando le aliquote o le regole cambiano, aggiorniamo la pagina e segnaliamo la data di ultimo aggiornamento in fondo.
Q1 — Quanto si paga di imposta di registro per la prima casa nel 2026?
Per l'acquisto della prima casa da privato, l'imposta di registro è del 2% calcolato sul valore catastale dell'immobile, con un minimo di legge di 1.000 euro. Si aggiungono 50 euro di imposta ipotecaria e 50 euro di imposta catastale, in misura fissa.
Se l'acquisto avviene invece da un'impresa costruttrice (entro 5 anni dalla fine dei lavori, o con opzione IVA esercitata), non si applica l'imposta di registro proporzionale ma l'IVA al 4% sul prezzo di vendita, con imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse a 200 euro ciascuna (600 euro complessivi).
Il valore catastale si calcola con la formula: rendita catastale × 1,05 × 110 (coefficiente prima casa). Questo meccanismo, noto come "prezzo-valore" (Legge 266/2005), è quasi sempre più conveniente del calcolo sul prezzo pattuito e va richiesto esplicitamente al notaio al momento del rogito.
Fonte: Agenzia delle Entrate — L'acquisto della casa: le imposte. Per le abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8, A/9) le agevolazioni prima casa non si applicano.
Q2 — Che differenza fiscale c'è tra acquistare da privato e da costruttore?
La differenza principale è l'imposta che si applica:
- Da privato (o da impresa non costruttrice / in esenzione IVA): si paga l'imposta di registro proporzionale sul valore catastale, con il sistema prezzo-valore. Per la prima casa l'aliquota è del 2%; per la seconda casa del 9%. Imposte ipotecaria e catastale fisse a 50 euro ciascuna.
- Da costruttore (entro 5 anni dalla fine lavori, o con opzione IVA): si paga l'IVA sul prezzo di vendita effettivo, al 4% per la prima casa e al 10% per la seconda. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale diventano fisse a 200 euro ciascuna.
In termini pratici: l'acquisto da privato applica le imposte su una base imponibile (il valore catastale) di solito molto più bassa del prezzo di mercato, quindi tende a costare meno in tasse. L'acquisto da costruttore applica le imposte sul prezzo pieno ma è bilanciato dall'aliquota IVA più bassa (4% vs 9% sul valore catastale). Il confronto numerico va sempre fatto caso per caso: il simulatore lo calcola automaticamente in base al venditore selezionato.
Fonte: Agenzia delle Entrate, DPR 131/1986 e successive modifiche.
Q3 — Quali agevolazioni "prima casa" si possono perdere e quando?
Le agevolazioni prima casa decadono — con conseguente recupero delle imposte risparmiate, sanzione del 30% e interessi legali — nei seguenti casi:
- Mancato trasferimento della residenza nel comune dell'immobile entro 18 mesi dall'atto di acquisto.
- Dichiarazioni mendaci sui requisiti (per esempio: possesso di altra abitazione nel comune, o di altra prima casa agevolata in Italia, non dichiarati).
- Vendita dell'immobile prima di 5 anni dall'acquisto, se non si riacquista un'altra prima casa entro 12 mesi dalla vendita.
In caso di decadenza, in regime di imposta di registro la differenza recuperata è del 7% (9% ordinario meno 2% agevolato), oltre a sanzione e interessi. In regime IVA, la differenza è del 6% (10% ordinario meno 4% agevolato).
I requisiti, invece, non decadono se cambia la composizione del nucleo familiare, se l'immobile viene affittato (purché resti la residenza principale del proprietario), o se si trasferisce temporaneamente la residenza per ragioni di lavoro documentate.
Fonte: art. 1, Tariffa parte I, nota II bis del DPR 131/1986; circolari Agenzia delle Entrate.
Q4 — Qual è l'LTV massimo che le banche concedono in Italia?
Il Loan-to-Value (LTV) è il rapporto tra l'importo del mutuo e il valore dell'immobile. In Italia, la prassi bancaria standard è di concedere mutui fino a un LTV dell'80%: significa che l'acquirente deve avere il 20% del valore dell'immobile come anticipo (più le imposte, i costi notarili, l'eventuale ristrutturazione).
Mutui con LTV superiore all'80% — fino al 95% o anche al 100% — sono possibili ma richiedono quasi sempre una garanzia aggiuntiva: nella pratica italiana, l'accesso al Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa Consap (vedi Q5).
Le banche valutano poi la sostenibilità del mutuo con il criterio del rapporto rata/reddito: la soglia prudenziale comunemente applicata è che la rata non superi il 30-35% del reddito netto del nucleo richiedente. Sopra questa soglia l'istruttoria si fa più stringente, e in molti casi la banca declina o richiede co-intestazioni.
L'LTV è un orientamento generale: le politiche di erogazione variano tra istituti e nel tempo. Il simulatore considera l'LTV solo per il calcolo del mutuo, non per la verifica di fattibilità: quella va fatta con la banca.
Q5 — Come funziona il Fondo di Garanzia Prima Casa (Consap)?
Il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, gestito da Consap S.p.A., è uno strumento pubblico che permette di ottenere un mutuo con LTV fino al 100% — quindi senza dover disporre del classico anticipo del 20% — perché lo Stato si fa garante verso la banca per una parte della quota capitale.
Il funzionamento, nel 2026:
- Garanzia standard al 50% della quota capitale, per chi accede al Fondo senza requisiti aggiuntivi.
- Garanzia potenziata all'80% per chi rientra in una categoria prioritaria (giovani coppie, under 36, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori IACP) e ha un ISEE inferiore a 40.000 euro.
- Garanzia al 90% per famiglie con cinque o più figli sotto i 21 anni, con ISEE fino a 50.000 euro.
L'importo massimo del mutuo garantito è di 250.000 euro. L'immobile deve essere abitazione principale e non rientrare nelle categorie di lusso (A/1, A/8, A/9). La domanda si presenta direttamente alla banca aderente al momento della richiesta di mutuo, con la modulistica Consap.
La misura è prorogata fino al 31 dicembre 2027 (Legge n. 207/2024) ed è stata rifinanziata su base pluriennale, uscendo dalla logica del rinnovo annuale.
Fonte ufficiale: Consap — Fondo Prima Casa e MEF — Fondo di garanzia prima casa.
Q6 — Conviene il tasso fisso o variabile?
Non esiste una risposta universalmente valida: dipende dalla fase del ciclo dei tassi al momento della stipula, dall'orizzonte temporale del mutuo, dalla situazione finanziaria personale e dalla propria tolleranza al rischio di rata variabile.
Criteri di scelta
- Stabilità della rata: il tasso fisso blocca la rata per tutta la durata del mutuo. È preferibile per chi ha redditi rigidi (per esempio dipendenti pubblici a stipendio fisso) e non può permettersi oscillazioni significative.
- Possibile risparmio: il tasso variabile parte tipicamente con uno spread inferiore al fisso (in media 50-100 punti base in meno, a seconda della fase di mercato), ma può salire o scendere nel tempo seguendo il parametro di riferimento (Euribor o BCE).
- Durata residua: su mutui molto lunghi (25-30 anni) il rischio cumulato del variabile pesa di più; su mutui brevi (10-15 anni) si attenua.
- Surroga sempre possibile: la legge italiana consente di surrogare il mutuo (cambiare banca senza costi per il mutuatario, art. 120-quater TUB) per passare da una formula all'altra. Non è una scelta definitiva.
- Cap e mix: esistono mutui a tasso variabile con tetto massimo (CAP) e mutui a tasso misto, che combinano periodi fissi e variabili. Aumentano la complessità ma riducono il rischio puro.
Prima di firmare, è sempre opportuno confrontare il TAEG (non solo il TAN) tra più offerte e farsi spiegare dalla banca uno scenario "peggiore plausibile" sul variabile.
Per condizioni e tassi correnti, fare riferimento al Bollettino della Banca d'Italia e ai comparatori indipendenti.
Q7 — Quanto costa il notaio per acquistare casa?
Il costo notarile per un acquisto immobiliare in Italia si compone di due elementi:
- Onorario del notaio, libero ma generalmente compreso tra 0,5% e 1,5% del prezzo dell'immobile, con un minimo nell'ordine di 1.500-2.000 euro per operazioni standard. Per un acquisto da 200.000 euro ci si attende quindi una forbice indicativa di 2.000-3.500 euro.
- Spese e tributi che il notaio versa per conto dell'acquirente: imposte di registro, ipotecaria, catastale (vedi Q1), visure ipo-catastali, trascrizione, voltura, imposta sostitutiva sul mutuo (0,25% per la prima casa, 2% per la seconda).
Il preventivo notarile va chiesto prima del compromesso, non al rogito: la legge consente al cliente di scegliere liberamente il notaio (è l'acquirente a pagare) e i preventivi possono variare anche del 30-40% tra studi diversi per la stessa operazione.
Il simulatore stima i costi notarili come percentuale parametrizzabile del prezzo: il valore di default è una media di mercato, ma è opportuno sostituirlo con il preventivo effettivo non appena disponibile.
Riferimento normativo: Legge 89/1913 (Legge notarile) e Tariffa professionale notarile.
Q8 — Cosa rientra esattamente nella "cassa al rogito"?
La cassa al rogito è la somma di denaro che l'acquirente deve avere disponibile il giorno del rogito notarile, al netto di quanto erogato dalla banca. Comprende, tipicamente:
- L'anticipo sul prezzo dell'immobile (prezzo di acquisto meno mutuo erogato).
- Le imposte di acquisto (imposta di registro o IVA, ipotecaria, catastale — vedi Q1).
- L'imposta sostitutiva sul mutuo (0,25% prima casa, 2% seconda casa).
- L'onorario del notaio e le sue spese.
- Eventuali provvigioni di agenzia immobiliare (se non già versate al compromesso).
- Eventuale caparra confirmatoria già versata, che viene scomputata dal totale.
A queste si aggiungono, fuori dalla cassa al rogito ma da considerare nel budget complessivo, i costi di ristrutturazione (se l'immobile li richiede), il trasloco, l'arredamento, e le prime utenze (allacci, depositi cauzionali).
Il simulatore calcola la cassa al rogito automaticamente in base ai parametri inseriti, e segnala visivamente quando la liquidità dichiarata non è sufficiente a coprirla.
Q9 — Dopo quanti anni comprare conviene più che affittare?
Non esiste un numero magico universale: il punto di pareggio tra acquisto e affitto dipende da molti fattori, principalmente:
- Rivalutazione attesa dell'immobile: di quanto cresce (o cala) il valore della casa nel tempo, nella zona specifica.
- Rendimento alternativo del capitale: cosa avresti ottenuto investendo l'anticipo e i costi accessori in alternativa (per esempio in un portafoglio diversificato).
- Differenza tra rata mutuo e canone di affitto: se il mutuo costa più dell'affitto, ogni anno si accumula uno svantaggio finanziario; se costa meno, un vantaggio.
- Costi ricorrenti dell'immobile di proprietà che non si pagano in affitto: IMU sulla seconda casa, manutenzione straordinaria, polizza fabbricato.
- Orizzonte temporale: comprare per rivendere dopo 3 anni è quasi sempre svantaggioso per via dei costi una tantum (imposte, notaio, eventuali commissioni di vendita); l'equilibrio si raggiunge generalmente dopo 7-12 anni nei mercati italiani tipici, ma con ampia variabilità per zona e parametri.
Il calcolatore "Buy vs Rent" integrato nel simulatore mostra esplicitamente, scenario per scenario, dopo quanti anni l'acquisto inizia a essere più conveniente dell'affitto, considerando tutti questi fattori in modo combinato. È lo strumento giusto per non rispondere a questa domanda "a sentimento".
Q10 — Quanto deve essere l'anticipo minimo realistico?
L'anticipo minimo richiesto dalle banche è in genere il 20% del valore dell'immobile (LTV 80%, vedi Q4), ma l'anticipo realistico — quello effettivamente necessario per coprire l'intera cassa al rogito — è significativamente più alto, perché include anche imposte, notaio e costi accessori.
Stima orientativa, su un immobile da 200.000 euro come prima casa da privato:
- Anticipo sul prezzo (20%): 40.000 euro
- Imposte di acquisto: 1.500-2.500 euro (sul valore catastale, prima casa)
- Imposta sostitutiva sul mutuo (0,25% di 160.000): 400 euro
- Notaio (forbice indicativa): 2.500-3.500 euro
- Provvigione agenzia (3% + IVA, se prevista): ~7.300 euro
- Totale cassa: indicativamente 51.000-54.000 euro, ovvero il 25-27% del prezzo, non solo il 20%.
Per chi accede al Fondo Consap (vedi Q5) e ottiene un LTV del 100%, la quota di anticipo sul prezzo scende a zero, ma imposte, notaio e accessori restano interamente a carico dell'acquirente — quindi anche in quel caso serve circa il 6-8% del prezzo come liquidità.
Il simulatore calcola la cassa al rogito esatta in base ai parametri inseriti e mostra la liquidità residua dopo l'operazione.
Q11 — Quali detrazioni per ristrutturazione sono attive nel 2026 e con quale percentuale?
Dal 2025 il sistema è cambiato in profondità: l'aliquota non dipende più dal tipo di lavoro, ma da chi paga e su quale immobile. La Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha prorogato per tutto il 2026 il regime introdotto dalla L. 207/2024.
| Intervento | Abitazione principale | Altri immobili | Tetto di spesa |
|---|---|---|---|
| Ristrutturazione ediliziaart. 16-bis TUIR | 50% | 36% | 96.000 € per unità |
| Riqualificazione energetica (Ecobonus)art. 14 DL 63/2013 | 50% | 36% | massimale per singolo intervento |
| Interventi antisismici (Sismabonus)art. 16 DL 63/2013 | 50% | 36% | 96.000 € per unità |
| Eliminazione barriere architettonicherientra nell'art. 16-bis TUIR | 50% | 36% | 96.000 € per unità |
| Box o posto auto pertinenzialesolo nuova costruzione | 50% | 36% | 96.000 € sulle spese di realizzazione |
| Mobili e grandi elettrodomesticiart. 16 c. 2 DL 63/2013 | 50% | 50% | 5.000 € |
| Acquisto di immobile ristrutturato da impresaart. 16-bis c. 3 TUIR | 50% | 36% | calcolata sul 25% del prezzo, entro 96.000 € |
| Sismabonus acquisti, zone sismiche 1-2-3art. 16 c. 1-septies DL 63/2013 | 50% | 36% | 96.000 € |
Tutte queste detrazioni si recuperano in dieci quote annuali di pari importo tramite IRPEF, e non riducono l'esborso al rogito: sono un rimborso spalmato negli anni successivi.
Quando spetta il 50% e quando il 36%
La maggiorazione non è automatica per chi compra la prima casa. Servono due condizioni insieme: che l'immobile sia adibito ad abitazione principale (residenza abituale), e che chi sostiene la spesa sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento. Restano quindi al 36% gli inquilini e i comodatari, anche se ci abitano. La destinazione ad abitazione principale può però perfezionarsi a fine lavori: non serve risiederci già quando si apre il cantiere.
Attenzione a non confondere due nozioni diverse: la prima casa è un'agevolazione sulle imposte di acquisto (registro o IVA, vedi Q1), l'abitazione principale è il presupposto delle detrazioni edilizie. Nella maggior parte dei casi coincidono, ma non sempre. La categoria catastale di lusso (A/1, A/8, A/9), che esclude le agevolazioni prima casa, non esclude invece i bonus edilizi.
L'effetto scalino del 2027
Le aliquote del 2026 sono il risultato di una proroga di un anno, non di un regime stabile. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2027 scendono al 36% per l'abitazione principale e al 30% per gli altri immobili. Il bonus mobili, in particolare, è prorogato alle sole spese sostenute entro il 31 dicembre 2026.
Vale il principio di cassa: conta la data del bonifico, non quella del rogito né quella di inizio lavori. Chi compra a fine 2026 e paga i lavori a gennaio 2027 perde quattordici punti di detrazione su ogni euro speso.
Il tetto per i redditi alti
Dal periodo d'imposta 2025 l'art. 16-ter del TUIR fissa un limite complessivo agli oneri detraibili per chi ha un reddito superiore a 75.000 €: l'importo massimo si ottiene moltiplicando un importo base (14.000 € tra 75.000 e 100.000 € di reddito, 8.000 € oltre) per un coefficiente legato al numero di figli fiscalmente a carico. Nel calcolo del tetto rileva la sola rata annuale, non l'intera spesa: 90.000 € di lavori pesano per 9.000 € all'anno. Un contribuente sopra soglia può comunque non riuscire a recuperare l'intero importo teorico.
Due esclusioni operative
- Sono esclusi da Ecobonus e Bonus ristrutturazioni gli interventi di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie alimentate unicamente a combustibili fossili, salvo che siano inserite in un sistema ibrido.
- Per i nuovi interventi non sono ammessi sconto in fattura e cessione del credito: la detrazione si usa esclusivamente in dichiarazione.
Fonti: Agenzia delle Entrate — Ristrutturazioni edilizie e Agenzia delle Entrate — Bonus mobili ed elettrodomestici; art. 16-bis e 16-ter DPR 917/1986 (TUIR); artt. 14 e 16 DL 63/2013; L. 207/2024 e L. 199/2025. I massimali dell'Ecobonus variano per singolo intervento e, per gli infissi, anche al metro quadro in base alla zona climatica: vanno verificati caso per caso con il tecnico.
Q12 — Quali bonus casa non esistono più nel 2026?
È la domanda che genera più errori, perché in rete circolano ancora percentuali abrogate da anni. Queste agevolazioni non si applicano alle spese sostenute nel 2026:
- Bonus barriere architettoniche al 75% — scaduto il 31 dicembre 2025 e non prorogato. Ascensori, servoscala, rampe e piattaforme elevatrici restano agevolabili, ma dentro il bonus ristrutturazioni al 50% / 36%.
- Superbonus ordinario — archiviato. Sopravvive solo al 110% per gli immobili nei comuni colpiti dai sismi del 2009 e del 2016 in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, entro limiti procedurali precisi.
- Aliquote maggiorate del Sismabonus legate al salto di classe di rischio (70%, 75%, 80%, 85%) — valgono solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Dal 2025 l'aliquota è unica e non serve più dimostrare il miglioramento in classi.
- Ecobonus al 65% — decaduto dopo il 31 dicembre 2024, sostituito dal doppio binario 50% / 36%.
- Bonus verde al 36% — scaduto il 31 dicembre 2024 e mai reintrodotto. Chi ha lavori pagati entro quella data continua a portare in dichiarazione le rate residue.
La regola pratica: se una fonte indica per il 2026 una percentuale diversa da 50%, 36% o 30% per un intervento edilizio ordinario, quasi certamente si riferisce a un regime non più in vigore.
Le rate residue di agevolazioni scadute restano valide: la scadenza riguarda la possibilità di generare nuove detrazioni, non quelle già maturate.
Q13 — Chi paga l'IMU dopo l'acquisto, e quanto?
L'IMU è disciplinata dalla Legge 160/2019, che dal 2020 ha assorbito la TASI in un tributo unico. La regola che interessa quasi tutti gli acquirenti è semplice: l'abitazione principale non paga IMU.
Le uniche eccezioni sono le abitazioni classificate A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio): per queste l'aliquota base è dello 0,5%, il Comune può muoverla tra 0% e 0,6%, e spetta una detrazione fissa di 200 €. Sono le stesse categorie escluse dalle agevolazioni prima casa (vedi Q1), ma attenzione: non sono escluse dai bonus edilizi (vedi Q11).
Per tutti gli altri immobili — seconde case comprese — l'aliquota base è lo 0,86%, che il Comune può azzerare o alzare fino all'1,06%. Nei Comuni che già applicavano la maggiorazione TASI dello 0,08% il tetto effettivo arriva all'1,14%.
Come si calcola
Base imponibile = rendita catastale × 1,05 × moltiplicatore. Per le abitazioni il moltiplicatore è 160. Su quella base si applica l'aliquota deliberata dal Comune.
Esempio: rendita 700 €, aliquota 1,06%. Base imponibile 700 × 1,05 × 160 = 117.600 €; imposta annua 1.246,56 €.
Si versa in due rate: acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre, quest'ultimo a conguaglio con le aliquote definitive dell'anno.
Riduzioni più frequenti
- Comodato a parenti in linea retta di primo grado: riduzione del 50% della base imponibile, a condizioni precise.
- Canone concordato: riduzione del 25% dell'imposta.
- Una pronuncia della Corte costituzionale del 2022 ha esteso l'esenzione al caso di coniugi con residenze in immobili diversi, superando il vincolo del nucleo familiare unico.
L'aliquota effettiva la decide il singolo Comune: prima di indicare un numero a un cliente va verificata la delibera vigente, consultabile sul Portale del Federalismo Fiscale del MEF. Il valore preimpostato nel simulatore è il massimo ordinario e va tarato sul Comune dell'immobile.
Q14 — Chi paga la TARI e come viene calcolata?
La TARI è stata istituita dall'articolo 1 della Legge 147/2013 ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. Non conta l'uso effettivo: anche un immobile vuoto è soggetto, salvo dimostrarne l'oggettiva inutilizzabilità — tipicamente l'assenza di utenze allacciate e di arredi, secondo il regolamento comunale.
In caso di locazione il criterio è la durata: sopra i sei mesi nell'anno solare paga l'inquilino, sotto i sei mesi paga il proprietario. Verso il Comune il soggetto obbligato è uno solo, e a lui vanno gli avvisi.
Come si forma l'importo
Non esiste una tariffa nazionale. Ogni Comune la delibera sulla base del piano economico-finanziario del servizio, con l'obiettivo di coprire integralmente i costi. L'importo si compone di una quota fissa, legata alla superficie calpestabile dell'immobile (esclusi balconi, terrazzi e giardini), e di una quota variabile, legata al numero degli occupanti.
Ne consegue che lo scarto tra Comuni è ampio, e che una stima attendibile si ottiene solo consultando le tariffe del Comune dell'immobile.
Adempimenti da ricordare al cliente
- La dichiarazione di inizio, variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto. Vale anche per gli anni seguenti, senza doverla ripresentare.
- Le variazioni del nucleo incidono sulla quota variabile e vanno comunicate.
- Se il servizio di raccolta non viene svolto regolarmente sono previste riduzioni del 20% o del 40%.
Q15 — Quanto costa l'agenzia immobiliare e la provvigione è detraibile?
Il diritto alla provvigione nasce dall'articolo 1755 del Codice civile: spetta al mediatore da ciascuna delle parti quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento. In pratica matura all'accettazione della proposta d'acquisto, non al rogito.
Non esiste una tariffa di legge. Gli usi provinciali raccolti dalle Camere di commercio danno un riferimento, e nella pratica corrente la provvigione a carico dell'acquirente si colloca tra il 2% e il 4% del prezzo, più IVA al 22%. Alcune agenzie applicano invece un importo fisso. La percentuale va concordata per iscritto prima dell'incarico.
La detrazione del 19%
L'articolo 15, comma 1, lettera b-bis del TUIR consente di detrarre il 19% della provvigione, su un massimo di 1.000 €: il risparmio massimo è quindi di 190 €, anche a fronte di una fattura molto più alta. Le condizioni:
- l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale: chi compra per locare o per investimento non ha diritto alla detrazione;
- il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili, con fattura intestata a chi sostiene la spesa;
- l'importo della provvigione deve essere indicato nell'atto di cessione (circolare AdE 28/2006);
- se l'immobile è acquistato da più persone, il limite di 1.000 € si ripartisce tra i comproprietari secondo le quote;
- vale la regola generale sulle detrazioni al 19%, che decresce oltre i 120.000 € di reddito complessivo e si azzera a 240.000 €.
È una cifra piccola, ma è una delle poche voci della cassa al rogito che il cliente può recuperare, e va detta prima che la chieda: dimenticare di indicare la provvigione nell'atto è l'errore che più spesso fa perdere la detrazione.
Q16 — Quanto costa il compromesso e come funziona la caparra?
Il contratto preliminare, che tutti chiamano compromesso, impegna venditore e acquirente a stipulare il rogito a certe condizioni. Non trasferisce la proprietà: crea solo l'obbligo di arrivare all'atto definitivo. Va registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione: il termine era di 20 giorni fino all'articolo 14 del DL 73/2022.
Che cosa si paga alla registrazione
| Voce | Importo | Si recupera al rogito? |
|---|---|---|
| Imposta di registro sulla registrazioneart. 10, Tariffa parte I, DPR 131/1986 | 200 € | No circolare MEF 18/2013 |
| Imposta di bollo · scrittura privataogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe | 16 € | No |
| Imposta di bollo · atto pubblico o scrittura autenticata | 155 € | No |
| Somme versate a titolo di caparra o acconto non soggetto a IVAe comunque non oltre l'imposta dovuta per il rogito | 0,5% | Sì, si scomputa |
| Trascrizione del preliminarefacoltativa, solo con forma notarile | 200 + 35 € | No |
Compromesso in agenzia o preliminare dal notaio
La differenza sta nella forma, e la forma decide il costo. Il compromesso redatto in agenzia è una scrittura privata: non ha onorario notarile, perché la stesura rientra nell'attività del mediatore già remunerata dalla provvigione. Il preliminare stipulato davanti al notaio, per atto pubblico o con firme autenticate, ha un onorario proprio.
Attenzione a un equivoco frequente: il compromesso in agenzia non ha onorario, ma non è gratuito. Registro e bollo sono dovuti comunque, e l'obbligo di chiedere la registrazione grava sul mediatore, non sul cliente: l'articolo 10, comma 1, lettera d-bis del DPR 131/1986 lo impone per le scritture private non autenticate concluse grazie alla sua attività, e la risoluzione 63/E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che vale anche per la proposta d'acquisto accettata, quando le sue clausole bastano già a formare un preliminare. Il mediatore risponde dell'imposta in solido con le parti.
Le imposte sono dovute in solido da venditore e acquirente (art. 57 DPR 131/1986): la ripartizione è quella pattuita, e in mancanza di accordo la prassi è dividerle a metà.
Caparra confirmatoria e acconto: non sono la stessa cosa
La caparra confirmatoria è disciplinata dall'articolo 1385 del Codice civile. Se chi l'ha versata non adempie, la perde; se a non adempiere è chi l'ha ricevuta, deve restituirne il doppio. È una garanzia, non un corrispettivo: per questo non sconta IVA nel momento in cui viene consegnata.
L'acconto è invece un'anticipazione del prezzo. Non ha la funzione risarcitoria della caparra e, se la vendita è soggetta a IVA, va fatturato con IVA già al momento del versamento.
In entrambi i casi la somma è imputata al prezzo al rogito. Non è un costo aggiuntivo: è prezzo pagato prima. La conseguenza pratica pesa: quelle somme escono dalla liquidità propria dell'acquirente, perché la banca eroga il mutuo solo al rogito. Il totale delle caparre versate non può quindi superare l'anticipo che il cliente ha realmente disponibile.
L'imposta dello 0,5% e lo scomputo
Dal 1° gennaio 2025, per effetto del D.Lgs. 139/2024, caparre e acconti non soggetti a IVA scontano la stessa aliquota dello 0,5%. Prima gli acconti pagavano il 3% e solo le caparre lo 0,5%: la riforma ha unificato il prelievo e ha introdotto un tetto, perché l'imposta sul preliminare non può superare quella dovuta per il contratto definitivo. La circolare 2/E del 2025 dell'Agenzia delle Entrate ha confermato la lettura.
Quanto pagato in misura proporzionale si imputa all'imposta di registro del rogito. Se il preliminare ha fatto pagare più di quanto dovuto per il definitivo, l'eccedenza si chiede a rimborso entro tre anni dalla registrazione del definitivo. I 200 euro fissi, invece, non si recuperano mai.
Se la stessa somma compare in due atti — tipicamente una proposta accettata e poi un preliminare che la ripete — entrambi vanno registrati e su entrambi si pagano registro fisso e bollo, ma l'imposta proporzionale sulla medesima caparra si paga una volta sola.
Se la casa è ancora da costruire
Per gli immobili da costruire o in corso di costruzione le regole cambiano, e a favore dell'acquirente. Il preliminare deve avere la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata: la scrittura privata semplice non basta. È l'articolo 6 del D.Lgs. 122/2005, come sostituito dall'articolo 385 del D.Lgs. 14/2019. Il costruttore deve inoltre consegnare una fideiussione a garanzia delle somme incassate prima del rogito (art. 2) e, alla consegna, una polizza decennale postuma sui danni all'immobile (art. 4).
Sono tutele che esistono solo in questa situazione, e spiegano perché il preliminare da costruttore passa dal notaio e costa, mentre il compromesso su una casa esistente può restare in agenzia.
Vale la pena trascrivere il preliminare?
La trascrizione nei registri immobiliari, prevista dall'articolo 2645-bis del Codice civile, dà al preliminare un effetto prenotativo: ipoteche, pignoramenti e vendite trascritti contro il venditore dopo di essa non pregiudicano l'acquirente. Richiede la forma notarile e costa 200 euro di imposta ipotecaria più 35 euro di tasse ipotecarie. L'effetto decade se il definitivo non viene trascritto entro un anno dal termine pattuito e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare.
È la protezione più efficace nel periodo fra compromesso e rogito, ed è quello il periodo in cui il denaro del cliente è già uscito ma la casa non è ancora sua. Su acconti importanti, o quando fra i due atti passano molti mesi, quei 235 euro sono la spesa meglio impiegata dell'intera operazione.
Q17 — Quali spese dell'acquisto si possono detrarre?
Comprare casa genera alcune detrazioni IRPEF, ma meno di quante se ne immaginino, e quasi tutte sono legate all'abitazione principale. La regola che genera più equivoci riguarda il notaio: si detrae una parte soltanto.
| Spesa | Detrazione | Quando |
|---|---|---|
| Interessi del mutuo ipotecarioart. 15 c.1 lett. b TUIR | 19% su max 4.000 € | Ogni anno max 760 € |
| Oneri accessori del mutuonotaio dell'atto di mutuo, imposta sostitutiva, istruttoria, perizia, ipoteca | dentro gli stessi 4.000 € | Primo anno |
| Provvigione d'agenziaart. 15 c.1 lett. b-bis TUIR | 19% su max 1.000 € | Una sola volta max 190 € |
| Lavori di ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, arredo | 50% o 36% | Dieci quote annuali |
| Polizza contro eventi calamitosiart. 15 c.1 lett. f-bis TUIR | 19% senza tetto | Ogni anno |
| Onorario del rogito di compravendita | nessuna | — |
| Imposte di registro, ipotecaria, catastale e IVA | nessuna | — |
Il notaio: il mutuo sì, il rogito no
È l'errore più comune. L'onorario del rogito di compravendita non è detraibile in nessuna misura: il Fisco non prevede un'agevolazione per l'atto che trasferisce la proprietà. È detraibile invece la quota riferita alla stipula dell'atto di mutuo, perché rientra fra gli oneri accessori del finanziamento, insieme alle somme che il notaio anticipa per iscrivere l'ipoteca.
Conseguenza pratica: se il notaio emette una fattura unica per i due atti, occorre che le voci siano distinte, altrimenti non c'è modo di documentare la quota detraibile. Vale la pena chiederlo prima, non dopo.
Un solo tetto per interessi e oneri accessori
I 4.000 € non sono due limiti distinti: interessi e oneri accessori concorrono allo stesso massimale. Nel primo anno, quando il debito è più alto, i soli interessi spesso lo esauriscono già, e l'onorario dell'atto di mutuo non aggiunge nulla di recuperabile. Su un mutuo di 190.000 € al 3,4% gli interessi del primo anno superano i 6.000 €: la detrazione resta ferma a 760 €.
Il tetto è riferito al contratto, non alla persona: se il mutuo è cointestato si ripartisce fra gli intestatari secondo le rispettive quote. La detrazione spetta a chi è contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario, e l'immobile deve diventare abitazione principale entro un anno dall'acquisto.
La provvigione dell'agenzia
Si detrae il 19% su un massimo di 1.000 €, quindi non più di 190 €, e la detrazione si esaurisce in un solo anno d'imposta: non si ripartisce e non si riporta avanti. Spetta soltanto all'acquirente — il venditore che paga la sua quota di provvigione non detrae nulla — e solo per l'immobile destinato ad abitazione principale, mai per le locazioni.
Condizione formale spesso trascurata: l'importo della provvigione deve risultare dall'atto di cessione. Se il rogito non lo riporta, la detrazione si perde anche avendo fattura e bonifico. È uno dei motivi per cui conviene parlarne con il notaio prima della stipula.
La polizza sulla casa: solo la parte calamità
I premi delle assicurazioni che coprono terremoto, alluvione e frana su immobili a uso abitativo si detraggono al 19% senza tetto di spesa, e la regola vale anche per le seconde case. La selettività sta nell'oggetto: se la polizza è multirischio si detrae solo la quota riferita agli eventi calamitosi, che deve essere indicata distintamente nel contratto o nella quietanza. Incendio, furto e responsabilità civile restano fuori.
Comprare da un'impresa: due detrazioni sul prezzo
Esistono due agevolazioni che non si calcolano sulla spesa per i lavori ma sul prezzo pagato, e per questo sfuggono a chi ragiona per voci di ristrutturazione.
La prima riguarda chi acquista un'abitazione in un edificio interamente ristrutturato da un'impresa che vende entro i termini di legge: la detrazione si calcola su un imponibile forfetario pari al 25% del prezzo, entro 96.000 €, con aliquota del 50% per l'abitazione principale e del 36% negli altri casi.
La seconda è il sismabonus acquisti, riservato alle unità nate da demolizione e ricostruzione antisismica in zona 1, 2 o 3: qui la base è l'intero prezzo di acquisto, sempre entro 96.000 €. Entrambe si ripartiscono in dieci quote annuali.
Due limiti che valgono per tutto
La detrazione è uno sconto sull'IRPEF dovuta, non un rimborso: vale fino a capienza d'imposta. Chi ha un'IRPEF lorda inferiore alla detrazione spettante non recupera la differenza e non la riporta agli anni successivi.
Dal 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 €, l'art. 16-ter TUIR fissa inoltre un tetto complessivo agli oneri detraibili, parametrato al reddito e al numero di figli a carico. Sopra quella soglia le detrazioni astrattamente spettanti possono quindi risultare in parte inutilizzabili.
Tutte le detrazioni del 19% dell'art. 15 richiedono il pagamento tracciabile: bonifico, carta o altri strumenti documentabili. Il contante fa perdere il diritto, anche a fronte di fattura regolare.
Ultimo aggiornamento: agosto 2026. Le informazioni si riferiscono alla normativa in vigore alla data indicata e potrebbero cambiare. Per casi specifici, consulta un notaio, un commercialista o un consulente del credito.